
E’ in via di pubblicazione in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0, che mobiliterà 7 miliardi di euro per avviare da qui al 2022 la nuova politica industriale del Paese.
Nel decreto attuativo viene confermato per tutto il 2020 il credito di imposta sulla formazione 4.0, ossia una riduzione fiscale basata sulle spese sostenute dalle aziende per la formazione in ottica Industria 4.0.
LE NOVITÀ SUL CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 NEL 2020
Nel decreto attuativo viene ridefinito anche il credito d’imposta formazione 4.0, il cui obiettivo è stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie riguardanti le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Tre le principali novità:
- Proroga del credito per tutto il 2020.
- Semplificazioni per l’accesso alla misura.
- Aumento della percentuale di credito in caso di dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Il credito d’imposta formazione 4.0 riguarda le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
In particolare, è riconosciuto in misura del:
PERCENTUALE
|
MASSIMALE
|
SOGGETTO
|
50% |
300.000 euro |
Piccole imprese |
40% |
250.000 euro |
Medie imprese |
30% |
250.000 euro |
Grandi imprese |
Gli incentivi fiscali consentono alle PMI di formare le risorse interne, sviluppando le loro Skill anche in un orizzonte di medio e lungo termine, consentendo cioè di pianificare il processo di innovazione per realizzare la DIGITAL TRANSFORMATION (fondamentale per l’economia industriale post pandemia Covid-19).
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’Allegato A della Legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 01 gennaio 2020.
La legge di Bilancio 2020, rivedendo quanto contenuto nell’art. 1, commi da 45 a 46 della Legge di Bilancio 2018, ha eliminato l’obbligo, da parte dell’azienda, di redigere l’accordo sindacale aziendale o territoriale, per poter riscuotere il credito di imposta.
Questo obbligo è sempre stato considerato, da parte delle associazioni imprenditoriali, la principale barriera per accedere al beneficio fiscale.
CHI SONO I BENEFICIARI
Il credito d’imposta è accessibile:
- alle imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
- agli enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa;
- alle imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.
Sono escluse dal beneficio in commento, invece, le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento UE n.651/2014.
I destinatari delle attività formative sono:
- il personale dipendente;
- i lavoratori con contratto di apprendistato;
- gli altri collaboratori legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato. In particolare, a questi ultimi, è consentita la partecipazione alle attività formative ma non vengono considerati ai fini del calcolo del credito d’imposta.
INTERVENTI AMMISSIBILI
L’agevolazione può essere utilizzata per la formazione sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
La formazione, quindi, dovrà essere erogata sui seguenti temi:
- Big data e analisi dei dati;
- Cloud e fog computing;
- Cyber security;
- Sistemi cyber-fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- Manifattura additiva;
- Internet delle cose e delle macchine;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività formative, invece, dovranno riguardare i seguenti ambiti:
- Vendita e marketing;
- Informatica e tecniche;
- Tecnologie di produzione.

Le attività di formazione possono essere impartite
anche in modalità e-Learning (online).
Non possono essere agevolate le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
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ASSISTENZA FORNITA DA CONFORMITY
Il credito d’imposta è una norma di tipo automatico, per la quale sono previsti però degli adempimenti.
Per poter affrontare questi adempimenti con la necessaria tranquillità, CONFORMITY può offrire competenze specifiche; possiamo affiancare, in particolare, nelle seguenti fasi:
- STRUTTURAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE
Grazie alla competenza maturata negli anni con i nostri partner accreditati per la formazione in ambito regionale e nazionale, CONFORMITY può supportare nella strutturazione del piano di formazione Industria 4.0, basato sul catalogo dei contenuti di e-Learning già presente in piattaforma.
- RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
Per poter rendicontare le spese relative al personale dipendente impegnato nella formazione è necessario predisporre tutta una serie di informazioni riepilogative che consentano di calcolare il beneficio previsto. Le predette informazioni sono fornite in automatico dalla piattaforma di e-Learning di CONFORMITY.
- CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN REVISORE LEGALE
La norma prevede che le spese siano certificate da un revisore legale indipendente dall’azienda. CONFORMITY ha in essere molte partnership con i professionisti abilitati in materia.
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